Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformità del
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
L'Abruzzo è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi e nei limiti
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Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
coordina l'attività mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilità di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di